L’AIFA ridefinisce i criteri di attribuzione del “patentino” di innovatività ai farmaci

A definirlo è la Determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio

L’AIFA riscrive i requisiti per il riconoscimento dell’innovatività terapeutica, premiando i farmaci per patologie senza reali alternative di cura o con valore aggiunto terapeutico rispetto a quelli già in commercio.

A definirlo è la Determina pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio, frutto di un’ampia consultazione con associazioni dei pazienti e stakeholder, che definisce anche i nuovi criteri per la classificazione dei farmaci innovativi e per la gestione degli agenti antinfettivi per infezioni da germi multi-resistenti, come previsto dall’ultima legge di Bilancio.

Per la prima volta vengono inclusi automaticamente nel Fondo Farmaci Innovativi gli antibiotici per la lotta all’antimicrobico-resistenza e viene premiata la ricerca nazionale in campo farmaceutico.

In fase di valutazione dell’innovatività, potrà infatti essere considerato un valore aggiunto se lo sviluppo preclinico e clinico del medicinale è stato elaborato e condotto in via prevalente in Italia. Un doppio vantaggio per le aziende che investono in ricerca nel nostro Paese e per gli assistiti, dato che il “patentino” dell’innovatività consente l’accesso immediato alla rimborsabilità con automatico inserimento nei prontuari regionali, l’accesso al finanziamento tramite il Fondo per i farmaci innovativi da 1,3 miliardi, di cui 100 milioni destinati agli antibiotici “reserve”, oltre che una corsia preferenziale per l’approvvigionamento da parte degli ospedali.

Le nuove regole per l’accesso al Fondo Farmaci Innovativi sono illustrate nel documento allegato alla Determina.

L’innovatività è riconosciuta in presenza di un bisogno terapeutico, di un vantaggio terapeutico aggiunto e di una qualità delle prove almeno “moderato”. Questo in riferimento alle due scale di valore riportate nello stesso allegato che prevedono 5 livelli per il vantaggio terapeutico (massimo, importante, moderato, minore e assente), mentre sono 4 i livelli per la qualità delle prove (alta, moderata, bassa e molto bassa). Nel caso di medicinali per malattie rare e ultra-rare “l’innovatività terapeutica potrà essere valutata anche in presenza di una qualità delle prove ‘bassa’”.

L’accesso al Fondo Farmaci Innovativi avrà una durata massima di 36 mesi e può essere riconosciuto solo a farmaci per il trattamento di “malattie o condizioni patologiche gravi a medio-basso impatto epidemiologico”. L’azienda titolare dell’AIC “può richiedere l’attribuzione del requisito dell’innovatività terapeutica qualora il medicinale, nella specifica indicazione terapeutica, abbia dimostrato rispetto alle alternative terapeutiche (se presenti), di essere in grado di determinare la guarigione o di ridurre il rischio di complicazioni letali o potenzialmente letali, rallentare la progressione della malattia, migliorare la qualità della vita dei pazienti”.

Non sono oggetto di valutazione gli antibiotici definiti ‘reserve’ secondo la classificazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, da utilizzare solo nelle infezioni da germi multiresistenti. Da quest’anno entrano di diritto nel Fondo Innovativi, per incentivare l’impegno contro la resistenza antimicrobica.

 

Consulta il sito di AIFA per maggiori informazioni.

Clicca qui per leggere il Comunicato Stampa.

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